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Che cosa ha modificato il D.I. 153/2023 e che rapporto ha con il decreto del 2026?

È il correttivo del 2023 al D.I. 182/2020 sui modelli di PEI. Il decreto del 2026 non lo tocca: le sue regole restano in vigore, salvo dove contrastano con i nuovi testi di legge.

Aggiornato al 14 ottobre 2026 (cosa è cambiato). D.L. 170/2026: in attesa della legge di conversione. Il decreto è in vigore dal 1° ottobre 2026 e va convertito in legge entro il 29 novembre 2026; il Parlamento può modificarlo. Dopo la conversione le schede verranno ricontrollate sul testo definitivo.

Che cosa dice la norma

Le modifiche del D.I. 153/2023 che riguardano i temi di questa pagina:

Le altre modifiche riguardano, nel D.I. 182/2020: il raccordo tra i domini del Profilo di funzionamento e le dimensioni del PEI (art. 8); il contesto «fisico, organizzativo, relazionale» (art. 9); la valutazione sempre espressa per singola disciplina e l'esclusione dell'esonero da discipline nella secondaria di II grado (art. 10); le prove integrative per rientrare da un percorso differenziato a uno con verifiche equipollenti (nuovo art. 10-bis); la terminologia sulle disabilità visive e uditive (art. 12); la frequenza con orario ridotto (art. 13); le credenziali di accesso ai modelli digitali (art. 19). [2] [1]

Nota di raccordo

Il D.I. 182/2020 è una fonte secondaria: dove parla ancora di «proposta» delle ore o di PEI definitivo «di norma» entro il 31 ottobre, prevalgono i nuovi testi dell'art. 7, c. 2 D.Lgs. 66/2017.

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Il testo delle norme citate

D.I. 182/2020, art. 3, cc. 1-3, 5-6 (composizione del GLO)

1. Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti.

2. Partecipano al GLO i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare.

3. L'UMV dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa. […]

5. Si intende per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l’alunno, l’assistente all’autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; quale figura professionale interna, ove esistente, lo psicopedagogista ovvero docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI.

6. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

Il D.I. 153/2023 (art. 2) ha soppresso nel c. 5 il riferimento allo psicopedagogista e ha esteso il c. 7 agli specialisti con compiti «di assistenza specialistica». I cc. 1-3 e 6 non sono stati modificati.

Testo ufficiale ↗

D.I. 182/2020, art. 4, cc. 1-9 (funzionamento del GLO)

1. Il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio di cui all’articolo 16 e – di norma - entro il 31 di ottobre per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo.

2. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie.

3. Il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo.

4. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

5. Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l’orario di lezione.

6. Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.

7. Il GLO, nella composizione di cui all’articolo 3, comma 8 del presente Decreto è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione.

8. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti.

9. I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.

Il D.I. 153/2023 (art. 3) ha soppresso nel c. 5 le parole «in orario scolastico». I termini dei cc. 1 e 3 sono superati, per quanto incompatibili, dai nuovi termini di legge dell'art. 7, c. 2, lett. g) D.Lgs. 66/2017.

Testo ufficiale ↗

D.I. 182/2020, art. 18, cc. 1-4 (definizione delle misure di sostegno)

1. Il GLO, sulla base del Profilo di Funzionamento, individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l’alunno e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione del relativo “debito di funzionamento” dei relativi “supporti al funzionamento”, secondo quanto descritto nell’Allegato C, parte integrante del presente decreto.

2. Nella definizione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, il GLO tiene conto delle “capacità” dell’alunno indicate nel Verbale di accertamento e/o nel Profilo di Funzionamento, secondo il seguente schema: […]

3. Il GLO formula una proposta relativa al fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza, con il fine di attuare gli interventi educativo-didattici, di assistenza igienica e di base, nonché di assistenza specialistica, nell’ambito dei range e dell’entità delle difficoltà indicati nella Tabella di cui all’Allegato C1.

4. La verifica finale, di cui all’Articolo 15, con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di figure professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo, è approvata dal GLO, acquisita e valutata dal Dirigente scolastico al fine di: a. formulare la richiesta complessiva d’istituto delle misure di sostegno da trasmettere al competente Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 di giugno; b. formulare la richiesta complessiva d’Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l’Ente Territoriale.

Modifiche ai cc. 1 e 2 disposte dall'art. 10 del D.I. 153/2023; lo stesso decreto ha modificato l'Allegato C (scheda dei supporti al funzionamento) e la Tabella C1. Il c. 3 e il c. 4 parlano ancora di «proposta» delle ore: per il sostegno didattico prevale la «definizione» della lett. d-bis) dell'art. 7, c. 2 D.Lgs. 66/2017.

Testo ufficiale ↗

D.I. 182/2020, art. 21, comma aggiunto dopo il c. 5 (norma transitoria)

In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale ove compilato.

Comma aggiunto dall'art. 14 del D.I. 153/2023.

Testo ufficiale ↗

Fonti

  1. Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66». https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/decreto-interministeriale.html
  2. Decreto interministeriale 1° agosto 2023, n. 153, «Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66"», con i relativi allegati A1, A2, A3, A4, B, C e C1. https://www.mim.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-153-del-1-agosto-2023

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