Il PEI dopo il Decreto Scuola 2026 › Tutte le domande › Che cosa fare quest'anno (2026/27)

Se le ore restano uguali, il PEI va comunque aggiornato ogni anno?

Sì. La continuità riguarda solo le ore: obiettivi, strategie, verifiche e valutazione si aggiornano a ogni passaggio di anno.

Aggiornato al 14 ottobre 2026 (cosa è cambiato). D.L. 170/2026: in attesa della legge di conversione. Il decreto è in vigore dal 1° ottobre 2026 e va convertito in legge entro il 29 novembre 2026; il Parlamento può modificarlo. Dopo la conversione le schede verranno ricontrollate sul testo definitivo.

Che cosa dice la norma

La lett. g-bis) mantiene le ore «fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere c), d), e), f) e h)», cioè obiettivi e ambiente di apprendimento, modalità di sostegno e valutazione, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), coordinamento con il Progetto individuale, verifiche. [1]

Interpretazione

Il PEI resta uno strumento di lavoro per tutto l'anno, soggetto a verifiche periodiche (lett. h) e ad almeno una verifica intermedia del GLO tra novembre e aprile (D.I. 182/2020, art. 4, c. 2). [3]

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Il testo delle norme citate

D.Lgs. 66/2017, art. 7, c. 2, lett. g-bis)

g-bis) nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere c), d), e), f) e h), è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera d), ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera g), terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione, limitatamente a tale passaggio, del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe;

Lettera inserita dall'art. 1, c. 1, lett. a), n. 4 del D.L. 170/2026.

Testo ufficiale ↗

D.Lgs. 66/2017, art. 7, c. 2, lett. c), e), f)

c) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;

e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;

Lettere non modificate. La nuova lettera g-bis) ne richiede l'aggiornamento a ogni passaggio di anno.

Testo ufficiale ↗

D.Lgs. 66/2017, art. 7, c. 2, lett. h)

h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Non modificata.

Testo ufficiale ↗

D.I. 182/2020, art. 4, cc. 1-9 (funzionamento del GLO)

1. Il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio di cui all’articolo 16 e – di norma - entro il 31 di ottobre per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo.

2. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie.

3. Il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo.

4. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

5. Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l’orario di lezione.

6. Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.

7. Il GLO, nella composizione di cui all’articolo 3, comma 8 del presente Decreto è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione.

8. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti.

9. I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.

Il D.I. 153/2023 (art. 3) ha soppresso nel c. 5 le parole «in orario scolastico». I termini dei cc. 1 e 3 sono superati, per quanto incompatibili, dai nuovi termini di legge dell'art. 7, c. 2, lett. g) D.Lgs. 66/2017.

Testo ufficiale ↗

Fonti

  1. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107», artt. 5, 7 e 10, testo vigente al 10 ottobre 2026. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;66
  2. Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66». https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/decreto-interministeriale.html
  3. Fogarolo, F. e Zambotti, F. (2026, ottobre). [Webinar sulle modifiche al PEI introdotte dal D.L. 170/2026; trascrizione della registrazione]. Le interpretazioni riportate nelle schede ne riprendono i contenuti coerenti con il testo normativo.

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