Il PEI dopo il Decreto Scuola 2026 › Tutte le domande › GLO e partecipazione

L'ASL deve comunque garantire il supporto al GLO?

Sì. L'obbligo del «necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare» resta nella L. 104/1992 e non è stato toccato.

Aggiornato al 14 ottobre 2026 (cosa è cambiato). D.L. 170/2026: in attesa della legge di conversione. Il decreto è in vigore dal 1° ottobre 2026 e va convertito in legge entro il 29 novembre 2026; il Parlamento può modificarlo. Dopo la conversione le schede verranno ricontrollate sul testo definitivo.

Che cosa dice la norma

Art. 15, c. 10 L. 104/1992: ogni GLO opera «con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare». Il D.I. 182/2020 precisa che l'unità di valutazione multidisciplinare (UMV) dell'ASL partecipa a pieno titolo tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario (art. 3, c. 3). Il comma 11-bis consente di approvare il PEI in assenza, non elimina l'obbligo. [1] [2]

Interpretazione

Il supporto può assumere forme diverse dalla presenza a ogni incontro: priorità ai casi più complessi, contributi scritti, partecipazione a distanza (consentita dal D.I. 182/2020, art. 4, c. 6). Una sede per concordarlo è il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR, art. 15, c. 1). [4]

Dati

Nell'a.s. 2024-2025 gli specialisti dell'ASL hanno partecipato alla redazione del PEI nel 59% dei casi. [3]

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Il testo delle norme citate

L. 104/1992, art. 15, c. 10

10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. […]

Non modificato: parla ancora di «proposta di quantificazione di ore di sostegno», mentre l'art. 7, c. 2, lett. d-bis) D.Lgs. 66/2017 ora dice che il PEI le «definisce».

Testo ufficiale ↗

D.I. 182/2020, art. 3, cc. 1-3, 5-6 (composizione del GLO)

1. Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti.

2. Partecipano al GLO i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare.

3. L'UMV dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa. […]

5. Si intende per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l’alunno, l’assistente all’autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; quale figura professionale interna, ove esistente, lo psicopedagogista ovvero docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI.

6. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

Il D.I. 153/2023 (art. 2) ha soppresso nel c. 5 il riferimento allo psicopedagogista e ha esteso il c. 7 agli specialisti con compiti «di assistenza specialistica». I cc. 1-3 e 6 non sono stati modificati.

Testo ufficiale ↗

D.I. 182/2020, art. 4, cc. 1-9 (funzionamento del GLO)

1. Il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio di cui all’articolo 16 e – di norma - entro il 31 di ottobre per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo.

2. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie.

3. Il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo.

4. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

5. Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l’orario di lezione.

6. Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.

7. Il GLO, nella composizione di cui all’articolo 3, comma 8 del presente Decreto è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione.

8. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti.

9. I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.

Il D.I. 153/2023 (art. 3) ha soppresso nel c. 5 le parole «in orario scolastico». I termini dei cc. 1 e 3 sono superati, per quanto incompatibili, dai nuovi termini di legge dell'art. 7, c. 2, lett. g) D.Lgs. 66/2017.

Testo ufficiale ↗

L. 104/1992, art. 15, c. 1

1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di: a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro; b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT); c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

Non modificato. È la sede regionale in cui scuole, ASL, enti locali e associazioni possono concordare come garantire il supporto ai GLO.

Testo ufficiale ↗

ISTAT, Alunni con disabilità, a.s. 2024-2025

Nell'a.s. 2024-2025 il PEI è stato redatto per il 97% degli studenti con disabilità; per il 17% degli alunni, alla data del 31 ottobre, il PEI non era ancora stato predisposto (24% nella secondaria di secondo grado del Centro).

Alla redazione del PEI partecipano, oltre agli insegnanti per il sostegno, gli insegnanti curricolari (92% dei casi), gli specialisti dell'ASL (59%) e la famiglia (90%).

Sintesi dei dati del rapporto ISTAT.

Testo ufficiale ↗

Fonti

  1. Legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», art. 15, testo vigente al 10 ottobre 2026. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art15
  2. Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66». https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/decreto-interministeriale.html
  3. ISTAT (2026). L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Anno 2024-2025 [Statistica report, 27 maggio 2026]. Roma: Istituto nazionale di statistica. https://www.istat.it/wp-content/uploads/2026/05/Statistica-Report_Alunni-con-disabilita_AS-24-25.pdf
  4. Fogarolo, F. e Zambotti, F. (2026, ottobre). [Webinar sulle modifiche al PEI introdotte dal D.L. 170/2026; trascrizione della registrazione]. Le interpretazioni riportate nelle schede ne riprendono i contenuti coerenti con il testo normativo.

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