Il PEI dopo il Decreto Scuola 2026 › Tutte le domande › GLO e partecipazione

Il GLO può lavorare senza i genitori?

I genitori fanno parte del GLO e vanno sempre convocati. Il comma 11-bis consente di approvare il PEI in loro assenza solo se convocati regolarmente e solo per rispettare i termini.

Aggiornato al 14 ottobre 2026 (cosa è cambiato). D.L. 170/2026: in attesa della legge di conversione. Il decreto è in vigore dal 1° ottobre 2026 e va convertito in legge entro il 29 novembre 2026; il Parlamento può modificarlo. Dopo la conversione le schede verranno ricontrollate sul testo definitivo.

Che cosa dice la norma

Art. 15, c. 10 L. 104/1992: il GLO opera «con la partecipazione dei genitori» o di chi esercita la responsabilità genitoriale; c. 11: partecipazione attiva dello studente, nel rispetto dell'autodeterminazione. Il dirigente può autorizzare, su richiesta, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia, con valore consultivo e non decisionale (D.I. 182/2020, art. 3, c. 6). Il c. 11-bis non toglie questi diritti, disciplina solo l'assenza di una componente convocata. [1] [2]

Apri nel sito completoTutte le domandeSegnala un errore

Il testo delle norme citate

L. 104/1992, art. 15, c. 10

10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. […]

Non modificato: parla ancora di «proposta di quantificazione di ore di sostegno», mentre l'art. 7, c. 2, lett. d-bis) D.Lgs. 66/2017 ora dice che il PEI le «definisce».

Testo ufficiale ↗

L. 104/1992, art. 15, c. 11

11. All'interno del Gruppo di lavoro operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.

Non modificato.

Testo ufficiale ↗

L. 104/1992, art. 15, c. 11-bis

11-bis. Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Comma aggiunto dall'art. 1, c. 2 del D.L. 170/2026.

Testo ufficiale ↗

D.I. 182/2020, art. 3, cc. 1-3, 5-6 (composizione del GLO)

1. Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti.

2. Partecipano al GLO i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare.

3. L'UMV dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa. […]

5. Si intende per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l’alunno, l’assistente all’autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; quale figura professionale interna, ove esistente, lo psicopedagogista ovvero docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI.

6. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

Il D.I. 153/2023 (art. 2) ha soppresso nel c. 5 il riferimento allo psicopedagogista e ha esteso il c. 7 agli specialisti con compiti «di assistenza specialistica». I cc. 1-3 e 6 non sono stati modificati.

Testo ufficiale ↗

Fonti

  1. Legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», art. 15, testo vigente al 10 ottobre 2026. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art15
  2. Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66». https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/decreto-interministeriale.html

Altre domande su «GLO e partecipazione»