Il PEI dopo il Decreto Scuola 2026 › Tutte le domande › GLO e partecipazione

Il GLO può approvare il PEI senza l'ASL?

Sì, se la componente assente è stata regolarmente convocata e la sua mancata partecipazione impedirebbe di rispettare i termini. Il PEI deve comunque basarsi su accertamento e Profilo di funzionamento.

Aggiornato al 14 ottobre 2026 (cosa è cambiato). D.L. 170/2026: in attesa della legge di conversione. Il decreto è in vigore dal 1° ottobre 2026 e va convertito in legge entro il 29 novembre 2026; il Parlamento può modificarlo. Dopo la conversione le schede verranno ricontrollate sul testo definitivo.

Che cosa dice la norma

Nuovo art. 15, c. 11-bis L. 104/1992: il PEI può essere approvato «anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini», fermo quanto disposto dall'art. 7, c. 2, lett. b) D.Lgs. 66/2017 (accertamento e Profilo di funzionamento; in via transitoria diagnosi funzionale e profilo dinamico funzionale, D.I. 182/2020, art. 21).

Una regola simile c'era già: il D.I. 182/2020, art. 4, c. 4 dice che il GLO è validamente costituito anche se non tutte le componenti hanno espresso la propria rappresentanza. [1] [2] [3] [4]

Interpretazione

La regola vale per qualunque componente regolarmente convocata. Non elimina l'obbligo di convocarla né il «necessario supporto» dell'unità di valutazione multidisciplinare (L. 104/1992, art. 15, c. 10). [5]

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Il testo delle norme citate

L. 104/1992, art. 15, c. 11-bis

11-bis. Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Comma aggiunto dall'art. 1, c. 2 del D.L. 170/2026.

Testo ufficiale ↗

D.Lgs. 66/2017, art. 7, c. 2, lett. b)

b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;

Il nuovo comma 11-bis dell'art. 15 L. 104/1992 fa salva questa lettera: anche quando il GLO approva senza una componente, il PEI deve basarsi su accertamento e Profilo di funzionamento.

Testo ufficiale ↗

D.I. 182/2020, art. 4, cc. 1-9 (funzionamento del GLO)

1. Il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio di cui all’articolo 16 e – di norma - entro il 31 di ottobre per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo.

2. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie.

3. Il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo.

4. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

5. Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l’orario di lezione.

6. Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.

7. Il GLO, nella composizione di cui all’articolo 3, comma 8 del presente Decreto è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione.

8. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti.

9. I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.

Il D.I. 153/2023 (art. 3) ha soppresso nel c. 5 le parole «in orario scolastico». I termini dei cc. 1 e 3 sono superati, per quanto incompatibili, dai nuovi termini di legge dell'art. 7, c. 2, lett. g) D.Lgs. 66/2017.

Testo ufficiale ↗

D.I. 182/2020, art. 21, comma aggiunto dopo il c. 5 (norma transitoria)

In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale ove compilato.

Comma aggiunto dall'art. 14 del D.I. 153/2023.

Testo ufficiale ↗

L. 104/1992, art. 15, c. 10

10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. […]

Non modificato: parla ancora di «proposta di quantificazione di ore di sostegno», mentre l'art. 7, c. 2, lett. d-bis) D.Lgs. 66/2017 ora dice che il PEI le «definisce».

Testo ufficiale ↗

Fonti

  1. Legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», art. 15, testo vigente al 10 ottobre 2026. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art15
  2. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107», artt. 5, 7 e 10, testo vigente al 10 ottobre 2026. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;66
  3. Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66». https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/decreto-interministeriale.html
  4. Decreto interministeriale 1° agosto 2023, n. 153, «Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66"», con i relativi allegati A1, A2, A3, A4, B, C e C1. https://www.mim.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-153-del-1-agosto-2023
  5. Fogarolo, F. e Zambotti, F. (2026, ottobre). [Webinar sulle modifiche al PEI introdotte dal D.L. 170/2026; trascrizione della registrazione]. Le interpretazioni riportate nelle schede ne riprendono i contenuti coerenti con il testo normativo.

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