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Il D.I. 182/2020 dice ancora «di norma – entro il 31 di ottobre»: quale termine vale?

Vale la legge. Il D.I. 182/2020 è un decreto attuativo e cede di fronte ai nuovi termini dell'art. 7, c. 2, lett. g) D.Lgs. 66/2017.

Aggiornato al 14 ottobre 2026 (cosa è cambiato). D.L. 170/2026: in attesa della legge di conversione. Il decreto è in vigore dal 1° ottobre 2026 e va convertito in legge entro il 29 novembre 2026; il Parlamento può modificarlo. Dopo la conversione le schede verranno ricontrollate sul testo definitivo.

Che cosa dice la norma

Il D.I. 182/2020 è il decreto previsto dall'art. 7, c. 2-ter D.Lgs. 66/2017 per modalità e modelli. Il correttivo del 2023 (D.I. 153/2023) non ha toccato i termini dell'art. 4, c. 1. È una fonte secondaria: dove contrasta con la legge (termine del 31 ottobre, «proposta» delle ore nella verifica finale, PEI provvisorio solo per le nuove certificazioni) prevale la norma di legge modificata. [2] [3] [1]

Interpretazione

I modelli di PEI restano quelli del D.I. 182/2020 modificato dal D.I. 153/2023; serviranno aggiustamenti, ad esempio spostare la definizione delle ore dalla verifica finale alla redazione del nuovo PEI. [4]

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Il testo delle norme citate

D.I. 182/2020, art. 4, cc. 1-9 (funzionamento del GLO)

1. Il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio di cui all’articolo 16 e – di norma - entro il 31 di ottobre per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo.

2. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie.

3. Il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo.

4. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

5. Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l’orario di lezione.

6. Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.

7. Il GLO, nella composizione di cui all’articolo 3, comma 8 del presente Decreto è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione.

8. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti.

9. I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.

Il D.I. 153/2023 (art. 3) ha soppresso nel c. 5 le parole «in orario scolastico». I termini dei cc. 1 e 3 sono superati, per quanto incompatibili, dai nuovi termini di legge dell'art. 7, c. 2, lett. g) D.Lgs. 66/2017.

Testo ufficiale ↗

D.Lgs. 66/2017, art. 7, c. 2, lett. g)

g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;

Sostituzione disposta dall'art. 1, c. 1, lett. a), n. 3 del D.L. 170/2026. Il «terzo periodo» richiamato dalla lettera g-bis) è quello sul trasferimento di iscrizione.

Testo ufficiale ↗

D.Lgs. 66/2017, art. 7, cc. 2-bis e 2-ter

2-bis. La realizzazione delle misure attuative, di cui al comma 2, avviene ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello regionale e la dotazione organica complessiva non può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal predetto comma 2, ivi compreso l'adeguamento dell'organico delle istituzioni scolastiche alle situazioni di fatto.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.

Commi non modificati. Il decreto previsto dal c. 2-ter è il D.I. 182/2020, modificato dal D.I. 153/2023.

Testo ufficiale ↗

D.I. 182/2020, art. 18, cc. 1-4 (definizione delle misure di sostegno)

1. Il GLO, sulla base del Profilo di Funzionamento, individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l’alunno e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione del relativo “debito di funzionamento” dei relativi “supporti al funzionamento”, secondo quanto descritto nell’Allegato C, parte integrante del presente decreto.

2. Nella definizione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, il GLO tiene conto delle “capacità” dell’alunno indicate nel Verbale di accertamento e/o nel Profilo di Funzionamento, secondo il seguente schema: […]

3. Il GLO formula una proposta relativa al fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza, con il fine di attuare gli interventi educativo-didattici, di assistenza igienica e di base, nonché di assistenza specialistica, nell’ambito dei range e dell’entità delle difficoltà indicati nella Tabella di cui all’Allegato C1.

4. La verifica finale, di cui all’Articolo 15, con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di figure professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo, è approvata dal GLO, acquisita e valutata dal Dirigente scolastico al fine di: a. formulare la richiesta complessiva d’istituto delle misure di sostegno da trasmettere al competente Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 di giugno; b. formulare la richiesta complessiva d’Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l’Ente Territoriale.

Modifiche ai cc. 1 e 2 disposte dall'art. 10 del D.I. 153/2023; lo stesso decreto ha modificato l'Allegato C (scheda dei supporti al funzionamento) e la Tabella C1. Il c. 3 e il c. 4 parlano ancora di «proposta» delle ore: per il sostegno didattico prevale la «definizione» della lett. d-bis) dell'art. 7, c. 2 D.Lgs. 66/2017.

Testo ufficiale ↗

Fonti

  1. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107», artt. 5, 7 e 10, testo vigente al 10 ottobre 2026. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;66
  2. Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66». https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/decreto-interministeriale.html
  3. Decreto interministeriale 1° agosto 2023, n. 153, «Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66"», con i relativi allegati A1, A2, A3, A4, B, C e C1. https://www.mim.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-153-del-1-agosto-2023
  4. Fogarolo, F. e Zambotti, F. (2026, ottobre). [Webinar sulle modifiche al PEI introdotte dal D.L. 170/2026; trascrizione della registrazione]. Le interpretazioni riportate nelle schede ne riprendono i contenuti coerenti con il testo normativo.

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