Il PEI dopo il Decreto Scuola 2026 › Tutte le domande › Scadenze e aggiornamenti

Il 15 ottobre è una scadenza perentoria? Un PEI approvato dopo non è valido?

No. Il termine è più rigido di prima («entro e non oltre» invece di «di norma»), ma la legge non prevede conseguenze sulla validità: un PEI approvato dopo è valido a tutti gli effetti.

Aggiornato al 14 ottobre 2026 (cosa è cambiato). D.L. 170/2026: in attesa della legge di conversione. Il decreto è in vigore dal 1° ottobre 2026 e va convertito in legge entro il 29 novembre 2026; il Parlamento può modificarlo. Dopo la conversione le schede verranno ricontrollate sul testo definitivo.

Che cosa dice la norma

La lett. g) fissa il termine senza dichiararlo perentorio e senza prevedere decadenze. Per principio generale i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che la legge li dichiari espressamente perentori (cfr. art. 152, c. 2 c.p.c.). Il nuovo comma 11-bis presuppone che i termini vadano rispettati, senza dire che cosa accade se non lo sono. [3] [1] [2]

Interpretazione

Un termine perentorio è quello di un bando: la domanda presentata in ritardo non è accettata. Per il PEI la legge non prevede nulla di simile. Il rispetto della data non può andare a scapito delle regole sostanziali: approvazione da parte del GLO regolarmente convocato e PEI fondato su accertamento e Profilo di funzionamento. [4]

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Il testo delle norme citate

D.Lgs. 66/2017, art. 7, c. 2, lett. g)

g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;

Sostituzione disposta dall'art. 1, c. 1, lett. a), n. 3 del D.L. 170/2026. Il «terzo periodo» richiamato dalla lettera g-bis) è quello sul trasferimento di iscrizione.

Testo ufficiale ↗

Codice di procedura civile, art. 152, c. 2

I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

Norma del processo civile, citata qui come espressione del principio generale: un termine è perentorio (fa perdere validità all'atto tardivo) solo se la legge lo dice espressamente.

Testo ufficiale ↗

L. 104/1992, art. 15, c. 11-bis

11-bis. Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Comma aggiunto dall'art. 1, c. 2 del D.L. 170/2026.

Testo ufficiale ↗

D.Lgs. 66/2017, art. 7, c. 2, lett. a)

2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

a) è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10;

Il rinvio all'art. 9, c. 10 corrisponde oggi all'art. 15, c. 10, L. 104/1992, che quell'articolo ha riscritto.

Testo ufficiale ↗

Fonti

  1. Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile, art. 152. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art152
  2. Legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», art. 15, testo vigente al 10 ottobre 2026. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art15
  3. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107», artt. 5, 7 e 10, testo vigente al 10 ottobre 2026. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;66
  4. Fogarolo, F. e Zambotti, F. (2026, ottobre). [Webinar sulle modifiche al PEI introdotte dal D.L. 170/2026; trascrizione della registrazione]. Le interpretazioni riportate nelle schede ne riprendono i contenuti coerenti con il testo normativo.

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