Il PEI dopo il Decreto Scuola 2026 › Tutte le domande › Scadenze e aggiornamenti

Quali sono le nuove scadenze del PEI?

Dipende dall'alunno. Già certificati e iscritti nella stessa scuola: PEI definitivo entro giugno, ritocchi entro le prime due settimane di ottobre. Nuova iscrizione o nuova certificazione: provvisorio entro giugno, definitivo entro e non oltre il 15 ottobre.

Aggiornato al 14 ottobre 2026 (cosa è cambiato). D.L. 170/2026: in attesa della legge di conversione. Il decreto è in vigore dal 1° ottobre 2026 e va convertito in legge entro il 29 novembre 2026; il Parlamento può modificarlo. Dopo la conversione le schede verranno ricontrollate sul testo definitivo.

Che cosa dice la norma

Art. 7, c. 2, lett. g) D.Lgs. 66/2017, come sostituita:

Prima la regola era unica: provvisorio entro giugno (solo per le nuove certificazioni, D.I. 182/2020, art. 16) e definitivo «di norma, non oltre il mese di ottobre» (anche D.I. 182/2020, art. 4, c. 1). [1] [2]

Interpretazione

Il primo gruppo è il più numeroso: comprende la maggior parte degli alunni con disabilità. [3]

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Il testo delle norme citate

D.Lgs. 66/2017, art. 7, c. 2, lett. g)

g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;

Sostituzione disposta dall'art. 1, c. 1, lett. a), n. 3 del D.L. 170/2026. Il «terzo periodo» richiamato dalla lettera g-bis) è quello sul trasferimento di iscrizione.

Testo ufficiale ↗

D.I. 182/2020, art. 4, cc. 1-9 (funzionamento del GLO)

1. Il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio di cui all’articolo 16 e – di norma - entro il 31 di ottobre per l’approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo.

2. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie.

3. Il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l’assistenza per l’anno successivo.

4. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

5. Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l’orario di lezione.

6. Le riunioni del GLO possono svolgersi anche a distanza, in modalità telematica sincrona.

7. Il GLO, nella composizione di cui all’articolo 3, comma 8 del presente Decreto è convocato dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione.

8. Nel corso di ciascuna riunione è redatto apposito verbale, firmato da chi la presiede e da un segretario verbalizzante, di volta in volta individuato tra i presenti.

9. I membri del GLO hanno accesso al PEI discusso e approvato, nonché ai verbali.

Il D.I. 153/2023 (art. 3) ha soppresso nel c. 5 le parole «in orario scolastico». I termini dei cc. 1 e 3 sono superati, per quanto incompatibili, dai nuovi termini di legge dell'art. 7, c. 2, lett. g) D.Lgs. 66/2017.

Testo ufficiale ↗

D.I. 182/2020, art. 16, cc. 1, 2, 4 (PEI provvisorio)

1. Il PEI provvisorio è redatto entro il 30 giugno per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all'anno scolastico successivo.

2. Il PEI provvisorio è redatto da un GLO, nominato seguendo le stesse procedure indicate all’articolo 3. Rispetto alla componente docenti, in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del team o del consiglio di classe. Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO.

4. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 7, lettera d) del DLgs 66/2017, il PEI provvisorio riporta la proposta del numero di ore di sostegno alla classe per l'anno successivo, nonché la proposta delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo, con modalità analoghe a quanto disposto al precedente articolo 15.

Articolo non modificato dal D.I. 153/2023. Il c. 4 richiama la lett. d) nel testo anteriore al D.L. 170/2026: per le ore di sostegno vale ora la «definizione» della lett. d-bis).

Testo ufficiale ↗

Fonti

  1. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107», artt. 5, 7 e 10, testo vigente al 10 ottobre 2026. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;66
  2. Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66». https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/decreto-interministeriale.html
  3. Fogarolo, F. e Zambotti, F. (2026, ottobre). [Webinar sulle modifiche al PEI introdotte dal D.L. 170/2026; trascrizione della registrazione]. Le interpretazioni riportate nelle schede ne riprendono i contenuti coerenti con il testo normativo.

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