D.Lgs. 66/2017, art. 7, c. 2, lett. d-bis)
d-bis) definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe;
Lettera inserita dall'art. 1, c. 1, lett. a), n. 2 del D.L. 170/2026.
La legge non lo precisa. La motivazione si appoggia al Verbale di accertamento e al Profilo di funzionamento, ai supporti al funzionamento, alle barriere e ai facilitatori del contesto.
Aggiornato al 14 ottobre 2026 (cosa è cambiato). D.L. 170/2026: in attesa della legge di conversione. Il decreto è in vigore dal 1° ottobre 2026 e va convertito in legge entro il 29 novembre 2026; il Parlamento può modificarlo. Dopo la conversione le schede verranno ricontrollate sul testo definitivo.
La lett. d-bis) chiede solo una «adeguata motivazione». I punti d'appoggio sono nelle norme non modificate: il PEI tiene conto dell'accertamento e del Profilo di funzionamento, con riguardo a facilitatori e barriere in prospettiva ICF (art. 7, c. 2, lett. b); il Profilo definisce anche la tipologia delle misure di sostegno (art. 5, c. 4, lett. b). Il D.I. 182/2020, come modificato dal D.I. 153/2023, chiede al GLO di individuare i «supporti al funzionamento» (art. 18, c. 1) e di tenere conto delle capacità indicate nel Verbale di accertamento e/o nel Profilo (art. 18, c. 2). Dove il Profilo manca ancora, valgono diagnosi funzionale e profilo dinamico funzionale (art. 21). [1] [2] [3]
All'inizio di un grado la motivazione può tenere conto anche dei fattori di contesto; negli anni intermedi conta il cambiamento delle condizioni della persona (lett. g-bis). [4]
d-bis) definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe;
Lettera inserita dall'art. 1, c. 1, lett. a), n. 2 del D.L. 170/2026.
b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;
Il nuovo comma 11-bis dell'art. 15 L. 104/1992 fa salva questa lettera: anche quando il GLO approva senza una componente, il PEI deve basarsi su accertamento e Profilo di funzionamento.
4. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI) e del Progetto individuale;
b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica;
c) è redatto con la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove è iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente;
d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
Non modificato. La lettera d) è richiamata dalla nuova lettera g-bis) dell'art. 7, c. 2.
1. Il GLO, sulla base del Profilo di Funzionamento, individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l’alunno e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione del relativo “debito di funzionamento” dei relativi “supporti al funzionamento”, secondo quanto descritto nell’Allegato C, parte integrante del presente decreto.
2. Nella definizione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, il GLO tiene conto delle “capacità” dell’alunno indicate nel Verbale di accertamento e/o nel Profilo di Funzionamento, secondo il seguente schema: […]
3. Il GLO formula una proposta relativa al fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza, con il fine di attuare gli interventi educativo-didattici, di assistenza igienica e di base, nonché di assistenza specialistica, nell’ambito dei range e dell’entità delle difficoltà indicati nella Tabella di cui all’Allegato C1.
4. La verifica finale, di cui all’Articolo 15, con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di figure professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo, è approvata dal GLO, acquisita e valutata dal Dirigente scolastico al fine di: a. formulare la richiesta complessiva d’istituto delle misure di sostegno da trasmettere al competente Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 di giugno; b. formulare la richiesta complessiva d’Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l’Ente Territoriale.
Modifiche ai cc. 1 e 2 disposte dall'art. 10 del D.I. 153/2023; lo stesso decreto ha modificato l'Allegato C (scheda dei supporti al funzionamento) e la Tabella C1. Il c. 3 e il c. 4 parlano ancora di «proposta» delle ore: per il sostegno didattico prevale la «definizione» della lett. d-bis) dell'art. 7, c. 2 D.Lgs. 66/2017.
In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale ove compilato.
Comma aggiunto dall'art. 14 del D.I. 153/2023.