Il PEI dopo il Decreto Scuola 2026 › Tutte le domande › Ore di sostegno

Adesso è il GLO a decidere le ore di sostegno?

Sì: il PEI, approvato dal GLO, non propone più le ore di sostegno ma le «definisce», con adeguata motivazione.

Aggiornato al 14 ottobre 2026 (cosa è cambiato). D.L. 170/2026: in attesa della legge di conversione. Il decreto è in vigore dal 1° ottobre 2026 e va convertito in legge entro il 29 novembre 2026; il Parlamento può modificarlo. Dopo la conversione le schede verranno ricontrollate sul testo definitivo.

Che cosa dice la norma

Dalla lett. d) dell'art. 7, c. 2 D.Lgs. 66/2017 sono state soppresse le parole «compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe». La nuova lett. d-bis) dice che il PEI «definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe». Il PEI è elaborato e approvato dal GLO (lett. a). [4] [2]

Nota di raccordo

Il percorso delle risorse resta quello di prima: il dirigente scolastico invia all'USR la richiesta complessiva dei posti «sulla base del PEI» (art. 10, c. 1); il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT) conferma la richiesta o esprime un parere difforme (L. 104/1992, art. 15, c. 4); l'USR «attribuisce» le risorse nell'organico dell'autonomia (art. 10, c. 2). Restano l'invarianza di spesa e il limite dell'organico regionale (art. 7, c. 2-bis) e la stessa lett. g-bis) fa «salva l'assegnazione dell'organico».

Due testi non sono stati coordinati: l'art. 15, c. 10 L. 104/1992 parla ancora di «proposta di quantificazione di ore di sostegno» e il D.I. 182/2020 (artt. 16, c. 4 e 18, cc. 3-4) di «proposta» del numero di ore.

Interpretazione

Con il passaggio da «proposta» a «definizione» l'indicazione del GLO diventa una decisione: deve essere motivata e si colloca nel procedimento dell'art. 10 e nei limiti di organico. [5]

Apri nel sito completoTraccia per motivare le oreTutte le domandeSegnala un errore

Il testo delle norme citate

D.Lgs. 66/2017, art. 7, c. 2, lett. d-bis)

d-bis) definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe;

Lettera inserita dall'art. 1, c. 1, lett. a), n. 2 del D.L. 170/2026.

Testo ufficiale ↗

D.Lgs. 66/2017, art. 7, c. 2, lett. d)

d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;

Soppressione disposta dall'art. 1, c. 1, lett. a), n. 1 del D.L. 170/2026. Resta la «proposta» per le risorse di assistenza, autonomia e comunicazione.

Testo ufficiale ↗

D.Lgs. 66/2017, art. 7, c. 2, lett. a)

2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

a) è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10;

Il rinvio all'art. 9, c. 10 corrisponde oggi all'art. 15, c. 10, L. 104/1992, che quell'articolo ha riscritto.

Testo ufficiale ↗

D.Lgs. 66/2017, art. 10, cc. 1-3

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno.

2. L'ufficio scolastico regionale assegna attribuisce le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

3. Il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinario avvio dell'anno scolastico, trasmette, sulla base dei PEI, di cui all'articolo 7, comma 2, la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli enti preposti, i quali, relativamente all'assegnazione di dette misure, attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis.

Al c. 2 la sostituzione è disposta dall'art. 1, c. 1, lett. b) del D.L. 170/2026. Commi 1 e 3 non modificati.

Testo ufficiale ↗

L. 104/1992, art. 15, c. 4

4. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane, è costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). […] Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme. […]

Non modificato. Brano estratto.

Testo ufficiale ↗

D.Lgs. 66/2017, art. 7, cc. 2-bis e 2-ter

2-bis. La realizzazione delle misure attuative, di cui al comma 2, avviene ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello regionale e la dotazione organica complessiva non può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal predetto comma 2, ivi compreso l'adeguamento dell'organico delle istituzioni scolastiche alle situazioni di fatto.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.

Commi non modificati. Il decreto previsto dal c. 2-ter è il D.I. 182/2020, modificato dal D.I. 153/2023.

Testo ufficiale ↗

L. 104/1992, art. 15, c. 10

10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. […]

Non modificato: parla ancora di «proposta di quantificazione di ore di sostegno», mentre l'art. 7, c. 2, lett. d-bis) D.Lgs. 66/2017 ora dice che il PEI le «definisce».

Testo ufficiale ↗

D.I. 182/2020, art. 18, cc. 1-4 (definizione delle misure di sostegno)

1. Il GLO, sulla base del Profilo di Funzionamento, individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l’alunno e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione del relativo “debito di funzionamento” dei relativi “supporti al funzionamento”, secondo quanto descritto nell’Allegato C, parte integrante del presente decreto.

2. Nella definizione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, il GLO tiene conto delle “capacità” dell’alunno indicate nel Verbale di accertamento e/o nel Profilo di Funzionamento, secondo il seguente schema: […]

3. Il GLO formula una proposta relativa al fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza, con il fine di attuare gli interventi educativo-didattici, di assistenza igienica e di base, nonché di assistenza specialistica, nell’ambito dei range e dell’entità delle difficoltà indicati nella Tabella di cui all’Allegato C1.

4. La verifica finale, di cui all’Articolo 15, con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di figure professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo, è approvata dal GLO, acquisita e valutata dal Dirigente scolastico al fine di: a. formulare la richiesta complessiva d’istituto delle misure di sostegno da trasmettere al competente Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 di giugno; b. formulare la richiesta complessiva d’Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l’Ente Territoriale.

Modifiche ai cc. 1 e 2 disposte dall'art. 10 del D.I. 153/2023; lo stesso decreto ha modificato l'Allegato C (scheda dei supporti al funzionamento) e la Tabella C1. Il c. 3 e il c. 4 parlano ancora di «proposta» delle ore: per il sostegno didattico prevale la «definizione» della lett. d-bis) dell'art. 7, c. 2 D.Lgs. 66/2017.

Testo ufficiale ↗

Fonti

  1. Legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», art. 15, testo vigente al 10 ottobre 2026. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art15
  2. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107», artt. 5, 7 e 10, testo vigente al 10 ottobre 2026. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;66
  3. Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66». https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/decreto-interministeriale.html
  4. Decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, «Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca», Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 227 del 30 settembre 2026, art. 1. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-09-30&atto.codiceRedazionale=26G00190
  5. Fogarolo, F. e Zambotti, F. (2026, ottobre). [Webinar sulle modifiche al PEI introdotte dal D.L. 170/2026; trascrizione della registrazione]. Le interpretazioni riportate nelle schede ne riprendono i contenuti coerenti con il testo normativo.

Altre domande su «Ore di sostegno»