Il PEI dopo il Decreto Scuola 2026 › Tutte le domande › Ore di sostegno

In quali casi si possono ridefinire le ore di sostegno?

In tre casi: passaggio a un nuovo grado di istruzione, nuove e sopravvenute condizioni della persona, diverse condizioni di contesto dovute al trasferimento.

Aggiornato al 14 ottobre 2026 (cosa è cambiato). D.L. 170/2026: in attesa della legge di conversione. Il decreto è in vigore dal 1° ottobre 2026 e va convertito in legge entro il 29 novembre 2026; il Parlamento può modificarlo. Dopo la conversione le schede verranno ricontrollate sul testo definitivo.

Che cosa dice la norma

Lett. g-bis), secondo periodo: il PEI è aggiornato, anche per definire le ore, «in occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia», in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona (in conformità all'art. 5, c. 4, lett. d, che prevede l'aggiornamento del Profilo di funzionamento negli stessi casi), oppure in presenza di diverse condizioni di contesto ai sensi della lett. g), terzo periodo, cioè nel trasferimento di iscrizione.

La definizione vale «limitatamente a tale passaggio». [1]

Apri nel sito completoTraccia per motivare le oreTutte le domandeSegnala un errore

Il testo delle norme citate

D.Lgs. 66/2017, art. 7, c. 2, lett. g-bis)

g-bis) nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere c), d), e), f) e h), è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera d), ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera g), terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione, limitatamente a tale passaggio, del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe;

Lettera inserita dall'art. 1, c. 1, lett. a), n. 4 del D.L. 170/2026.

Testo ufficiale ↗

D.Lgs. 66/2017, art. 5, c. 4

4. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI) e del Progetto individuale;

b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica;

c) è redatto con la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove è iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente;

d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Non modificato. La lettera d) è richiamata dalla nuova lettera g-bis) dell'art. 7, c. 2.

Testo ufficiale ↗

D.Lgs. 66/2017, art. 7, c. 2, lett. g)

g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;

Sostituzione disposta dall'art. 1, c. 1, lett. a), n. 3 del D.L. 170/2026. Il «terzo periodo» richiamato dalla lettera g-bis) è quello sul trasferimento di iscrizione.

Testo ufficiale ↗

Fonti

  1. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107», artt. 5, 7 e 10, testo vigente al 10 ottobre 2026. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;66

Altre domande su «Ore di sostegno»