Il PEI dopo il Decreto Scuola 2026 › Tutte le domande › Ore di sostegno

Che differenza c'è tra «assegna» e «attribuisce» per l'Ufficio scolastico regionale?

Il testo cambia una sola parola all'art. 10, c. 2. Il procedimento resta lo stesso: la novità sostanziale è che il PEI ora definisce le ore.

Aggiornato al 14 ottobre 2026 (cosa è cambiato). D.L. 170/2026: in attesa della legge di conversione. Il decreto è in vigore dal 1° ottobre 2026 e va convertito in legge entro il 29 novembre 2026; il Parlamento può modificarlo. Dopo la conversione le schede verranno ricontrollate sul testo definitivo.

Che cosa dice la norma

Art. 10, c. 2 D.Lgs. 66/2017: «L'ufficio scolastico regionale attribuisce [prima: assegna] le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno». [2] [1]

Interpretazione

La norma non spiega la differenza tra i due verbi. Il procedimento dell'art. 10 (richiesta del dirigente, parere del GIT, attribuzione dell'USR) resta invariato; la modifica sostanziale sulle ore è nella lett. d-bis). [3]

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Il testo delle norme citate

D.Lgs. 66/2017, art. 10, cc. 1-3

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno.

2. L'ufficio scolastico regionale assegna attribuisce le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

3. Il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinario avvio dell'anno scolastico, trasmette, sulla base dei PEI, di cui all'articolo 7, comma 2, la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli enti preposti, i quali, relativamente all'assegnazione di dette misure, attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis.

Al c. 2 la sostituzione è disposta dall'art. 1, c. 1, lett. b) del D.L. 170/2026. Commi 1 e 3 non modificati.

Testo ufficiale ↗

D.L. 170/2026, art. 1, c. 1

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 2, relativo al Piano educativo individualizzato:

1) alla lettera d), le parole: «compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe» sono soppresse;

2) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe;»;

3) alla lettera g) le parole: «è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter;» sono sostituite dalle seguenti: «per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;»;

4) dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere c), d), e), f) e h), è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera d), ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera g), terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione, limitatamente a tale passaggio, del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe;

b) all'articolo 10, comma 2, relativo all'individuazione e assegnazione delle misure di sostegno la parola: «assegna» è sostituita dalla seguente: «attribuisce».

Testo ufficiale ↗

Fonti

  1. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107», artt. 5, 7 e 10, testo vigente al 10 ottobre 2026. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;66
  2. Decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, «Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca», Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 227 del 30 settembre 2026, art. 1. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-09-30&atto.codiceRedazionale=26G00190
  3. Fogarolo, F. e Zambotti, F. (2026, ottobre). [Webinar sulle modifiche al PEI introdotte dal D.L. 170/2026; trascrizione della registrazione]. Le interpretazioni riportate nelle schede ne riprendono i contenuti coerenti con il testo normativo.

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