Che cos'è il D.Lgs. 62/2024 e che cosa cambia per la scuola?
È il decreto della riforma della disabilità. Cambia le parole della legge, introduce la valutazione di base e il progetto di vita. La valutazione di base comprenderà anche l'accertamento ai fini dell'inclusione scolastica: dal 2025 nei territori della sperimentazione, dal 1° gennaio 2027 ovunque.
Aggiornato al 14 ottobre 2026 (cosa è cambiato). D.L. 170/2026: in attesa della legge di conversione. Il decreto è in vigore dal 1° ottobre 2026 e va convertito in legge entro il 29 novembre 2026; il Parlamento può modificarlo. Dopo la conversione le schede verranno ricontrollate sul testo definitivo.
Che cosa dice la norma
Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 attua la delega della L. 22 dicembre 2021, n. 227 (art. 1). Dal 30 giugno 2024 «handicap» è sostituito, ovunque ricorre, da «condizione di disabilità», «persona handicappata» da «persona con disabilità», e «in situazione di gravità» da «con necessità di sostegno elevato o molto elevato» (art. 4).
La valutazione di base è il procedimento unitario per il riconoscimento della condizione di disabilità e comprende anche «l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66» (art. 5, c. 1, lett. e). Il progetto di vita individua sostegni e accomodamenti ragionevoli anche negli ambiti scolastici (art. 18, c. 2).
Le norme su valutazione di base e progetto di vita si applicano nei territori della sperimentazione dal 1° gennaio 2025 e sul resto del territorio nazionale dal 1° gennaio 2027 (art. 40, c. 2). [2]
Nota di raccordo
Il D.L. 170/2026 non modifica questo decreto. Nei testi della L. 104/1992 e delle altre leggi le parole vecchie compaiono ancora: vanno lette secondo l'art. 4. Il testo completo è nella scheda «Cerca nelle norme».
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) la parola: «handicap», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «condizione di disabilità»;
b) le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità»;
c) le parole: «con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità», ove ricorrono e sono riferite alle persone indicate alla lettera b) sono sostituite dalle seguenti: «con necessità di sostegno elevato o molto elevato»;
d) le parole: «disabile grave», ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con necessità di sostegno intensivo».
Il decreto è in vigore dal 30 giugno 2024 (art. 40, c. 1). La sostituzione vale per legge, ma i testi pubblicati, anche su Normattiva, riportano ancora le parole originali.
1. La valutazione di base è il procedimento unitario volto al riconoscimento della condizione di disabilità definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), che comprende ogni accertamento dell'invalidità civile previsto dalla normativa vigente e, in particolare: […]
e) l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66; […]
Si applica nei territori della sperimentazione dal 1° gennaio 2025 e sul resto del territorio nazionale dal 1° gennaio 2027 (art. 40, c. 2).
1. Il presente decreto entra in vigore il 30 giugno 2024.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, commi da 1 a 8, 7, comma 1, 8, 9, commi da 1 a 5 e comma 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, commi 1, 2 e 3, 25, 26, 27, 28, commi da 1 a 7 e 9, 29 e 36 si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33 a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2027.
La data del 1° gennaio 2027 deriva da una modifica successiva (D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15), come riportato da Normattiva.
2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
Il c. 5 è stato riscritto dall'art. 5, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 66/2017, con effetto dal 1° settembre 2019; i cc. 6-8 sono stati soppressi dallo stesso decreto. Non modificato dal D.L. 170/2026. Per l'art. 4 del D.Lgs. 62/2024 «persona handicappata» va letto «persona con disabilità».
Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato», artt. 1, 4, 5, 18 e 40. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-05-03;62