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Che cos'è il Profilo di funzionamento e quale norma lo prevede?

È il documento, redatto da un'unità di valutazione multidisciplinare del Servizio sanitario nazionale secondo il modello ICF, necessario per scrivere il PEI. Comprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale.

Aggiornato al 14 ottobre 2026 (cosa è cambiato). D.L. 170/2026: in attesa della legge di conversione. Il decreto è in vigore dal 1° ottobre 2026 e va convertito in legge entro il 29 novembre 2026; il Parlamento può modificarlo. Dopo la conversione le schede verranno ricontrollate sul testo definitivo.

Che cosa dice la norma

D.Lgs. 66/2017, art. 5: il Profilo di funzionamento «ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale» ed è redatto da un'unità di valutazione multidisciplinare nell'ambito del SSN (c. 3). È «propedeutico e necessario» alla predisposizione del PEI, definisce anche la tipologia delle misure di sostegno, è redatto con la collaborazione dei genitori e con la partecipazione della scuola, ed è aggiornato a ogni passaggio di grado (c. 4). Finché il Profilo non è redatto, il PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale (D.I. 182/2020, art. 21). [2] [1] [3]

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Il testo delle norme citate

D.Lgs. 66/2017, art. 5, c. 3

3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da:

a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;

b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.

Non modificato dal D.L. 170/2026.

Testo ufficiale ↗

D.Lgs. 66/2017, art. 5, c. 4

4. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI) e del Progetto individuale;

b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica;

c) è redatto con la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove è iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente;

d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Non modificato. La lettera d) è richiamata dalla nuova lettera g-bis) dell'art. 7, c. 2.

Testo ufficiale ↗

L. 104/1992, art. 12, cc. 2, 3, 5

2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Il c. 5 è stato riscritto dall'art. 5, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 66/2017, con effetto dal 1° settembre 2019; i cc. 6-8 sono stati soppressi dallo stesso decreto. Non modificato dal D.L. 170/2026. Per l'art. 4 del D.Lgs. 62/2024 «persona handicappata» va letto «persona con disabilità».

Testo ufficiale ↗

D.I. 182/2020, art. 21, comma aggiunto dopo il c. 5 (norma transitoria)

In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale ove compilato.

Comma aggiunto dall'art. 14 del D.I. 153/2023.

Testo ufficiale ↗

Fonti

  1. Legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», art. 15, testo vigente al 10 ottobre 2026. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art15
  2. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107», artt. 5, 7 e 10, testo vigente al 10 ottobre 2026. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;66
  3. Decreto interministeriale 1° agosto 2023, n. 153, «Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66"», con i relativi allegati A1, A2, A3, A4, B, C e C1. https://www.mim.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-153-del-1-agosto-2023

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