Il PEI dopo il Decreto Scuola 2026 › Tutte le domande › Leggi e decreti citati

Che cos'è la legge 104/1992 e che cosa c'entra con il PEI?

È la legge-quadro sui diritti delle persone con disabilità. Garantisce il diritto all'istruzione nelle classi comuni e, nel testo vigente, collega l'accertamento, il Profilo di funzionamento e il PEI (art. 12) e disciplina i gruppi per l'inclusione, GLO compreso (art. 15).

Aggiornato al 14 ottobre 2026 (cosa è cambiato). D.L. 170/2026: in attesa della legge di conversione. Il decreto è in vigore dal 1° ottobre 2026 e va convertito in legge entro il 29 novembre 2026; il Parlamento può modificarlo. Dopo la conversione le schede verranno ricontrollate sul testo definitivo.

Che cosa dice la norma

Il titolo è «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate». L'art. 12, c. 2 garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione «nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado». Il c. 5, riscritto dal D.Lgs. 66/2017, prevede l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, «propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento», ai fini della formulazione del PEI.

L'art. 15, riscritto dal D.Lgs. 66/2017 e integrato dal D.Lgs. 96/2019, disciplina GLIR, GIT, GLI e GLO; il D.L. 170/2026 vi ha aggiunto il c. 11-bis. [1] [2] [3] [5]

Nota di raccordo

Il titolo («diritti delle persone handicappate») e gli articoli originari («persona handicappata») usano il lessico del 1992. Dal 30 giugno 2024 l'art. 4 del D.Lgs. 62/2024 sostituisce, ovunque ricorrono, «handicap» con «condizione di disabilità» e «persona handicappata» con «persona con disabilità»; i testi pubblicati, anche su Normattiva, riportano però ancora le parole originali.

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Il testo delle norme citate

L. 104/1992, art. 12, cc. 2, 3, 5

2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Il c. 5 è stato riscritto dall'art. 5, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 66/2017, con effetto dal 1° settembre 2019; i cc. 6-8 sono stati soppressi dallo stesso decreto. Non modificato dal D.L. 170/2026. Per l'art. 4 del D.Lgs. 62/2024 «persona handicappata» va letto «persona con disabilità».

Testo ufficiale ↗

L. 104/1992, art. 15, c. 10

10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. […]

Non modificato: parla ancora di «proposta di quantificazione di ore di sostegno», mentre l'art. 7, c. 2, lett. d-bis) D.Lgs. 66/2017 ora dice che il PEI le «definisce».

Testo ufficiale ↗

L. 104/1992, art. 15, c. 11-bis

11-bis. Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Comma aggiunto dall'art. 1, c. 2 del D.L. 170/2026.

Testo ufficiale ↗

D.Lgs. 62/2024, art. 4, c. 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) la parola: «handicap», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «condizione di disabilità»;

b) le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità»;

c) le parole: «con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità», ove ricorrono e sono riferite alle persone indicate alla lettera b) sono sostituite dalle seguenti: «con necessità di sostegno elevato o molto elevato»;

d) le parole: «disabile grave», ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con necessità di sostegno intensivo».

Il decreto è in vigore dal 30 giugno 2024 (art. 40, c. 1). La sostituzione vale per legge, ma i testi pubblicati, anche su Normattiva, riportano ancora le parole originali.

Testo ufficiale ↗

Fonti

  1. Legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», art. 15, testo vigente al 10 ottobre 2026. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art15
  2. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107», artt. 5, 7 e 10, testo vigente al 10 ottobre 2026. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;66
  3. Decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107"», artt. 6 e 8. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-08-07;96
  4. Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato», artt. 1, 4, 5, 18 e 40. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-05-03;62
  5. Decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, «Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca», Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 227 del 30 settembre 2026, art. 1. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-09-30&atto.codiceRedazionale=26G00190

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