Il PEI dopo il Decreto Scuola 2026 › Tutte le domande › Leggi e decreti citati

Che cos'è il D.I. 182/2020 e perché si è parlato del suo annullamento?

È il decreto dei Ministri dell'istruzione e dell'economia che adotta i modelli nazionali di PEI e le Linee guida. Annullato da una sentenza del TAR nel 2021, ha riacquistato efficacia dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 2022.

Aggiornato al 14 ottobre 2026 (cosa è cambiato). D.L. 170/2026: in attesa della legge di conversione. Il decreto è in vigore dal 1° ottobre 2026 e va convertito in legge entro il 29 novembre 2026; il Parlamento può modificarlo. Dopo la conversione le schede verranno ricontrollate sul testo definitivo.

Che cosa dice la norma

È previsto dall'art. 7, c. 2-ter D.Lgs. 66/2017 ed è firmato dai Ministri dell'istruzione e dell'economia. Contiene i modelli di PEI per infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado (Allegati A1-A4), le Linee guida (Allegato B), la scheda dei supporti al funzionamento (Allegato C) e la tabella dei fabbisogni (Allegato C1). Regola il GLO (artt. 3-4), il PEI provvisorio (art. 16) e la definizione delle misure di sostegno (art. 18).

Il decreto era stato annullato dalla sentenza del TAR n. 9795/2021. Come ricorda la nota ministeriale prot. 2202 del 1° giugno 2023, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 3196/2022, pubblicata il 26 aprile 2022, il D.I. 182/2020 e i suoi allegati hanno riacquistato piena efficacia. Nel 2023 è stato modificato dal D.I. 153/2023. [2] [1] [4] [3]

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Il testo delle norme citate

D.I. 182/2020, art. 3, cc. 1-3, 5-6 (composizione del GLO)

1. Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti.

2. Partecipano al GLO i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare.

3. L'UMV dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa. […]

5. Si intende per figura professionale esterna alla scuola, che interagisce con la classe o con l’alunno, l’assistente all’autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale; quale figura professionale interna, ove esistente, lo psicopedagogista ovvero docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI.

6. Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

Il D.I. 153/2023 (art. 2) ha soppresso nel c. 5 il riferimento allo psicopedagogista e ha esteso il c. 7 agli specialisti con compiti «di assistenza specialistica». I cc. 1-3 e 6 non sono stati modificati.

Testo ufficiale ↗

D.I. 182/2020, art. 16, cc. 1, 2, 4 (PEI provvisorio)

1. Il PEI provvisorio è redatto entro il 30 giugno per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all'anno scolastico successivo.

2. Il PEI provvisorio è redatto da un GLO, nominato seguendo le stesse procedure indicate all’articolo 3. Rispetto alla componente docenti, in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del team o del consiglio di classe. Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO.

4. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 7, lettera d) del DLgs 66/2017, il PEI provvisorio riporta la proposta del numero di ore di sostegno alla classe per l'anno successivo, nonché la proposta delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo, con modalità analoghe a quanto disposto al precedente articolo 15.

Articolo non modificato dal D.I. 153/2023. Il c. 4 richiama la lett. d) nel testo anteriore al D.L. 170/2026: per le ore di sostegno vale ora la «definizione» della lett. d-bis).

Testo ufficiale ↗

D.I. 182/2020, art. 18, cc. 1-4 (definizione delle misure di sostegno)

1. Il GLO, sulla base del Profilo di Funzionamento, individua le principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto per l’alunno e le condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione del relativo “debito di funzionamento” dei relativi “supporti al funzionamento”, secondo quanto descritto nell’Allegato C, parte integrante del presente decreto.

2. Nella definizione del fabbisogno di risorse professionali per il sostegno didattico, l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione, il GLO tiene conto delle “capacità” dell’alunno indicate nel Verbale di accertamento e/o nel Profilo di Funzionamento, secondo il seguente schema: […]

3. Il GLO formula una proposta relativa al fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza, con il fine di attuare gli interventi educativo-didattici, di assistenza igienica e di base, nonché di assistenza specialistica, nell’ambito dei range e dell’entità delle difficoltà indicati nella Tabella di cui all’Allegato C1.

4. La verifica finale, di cui all’Articolo 15, con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di figure professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo, è approvata dal GLO, acquisita e valutata dal Dirigente scolastico al fine di: a. formulare la richiesta complessiva d’istituto delle misure di sostegno da trasmettere al competente Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 di giugno; b. formulare la richiesta complessiva d’Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, da proporre e condividere con l’Ente Territoriale.

Modifiche ai cc. 1 e 2 disposte dall'art. 10 del D.I. 153/2023; lo stesso decreto ha modificato l'Allegato C (scheda dei supporti al funzionamento) e la Tabella C1. Il c. 3 e il c. 4 parlano ancora di «proposta» delle ore: per il sostegno didattico prevale la «definizione» della lett. d-bis) dell'art. 7, c. 2 D.Lgs. 66/2017.

Testo ufficiale ↗

Nota MIM prot. 2202 del 1° giugno 2023 (sentenze sul D.I. 182/2020)

«Come noto, a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3196/22, pubblicata il 26 aprile 2022, riacquistavano piena efficacia il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 e i documenti ad esso allegati.» […] «il circuito delle consultazioni e delle sperimentazioni che si era interrotto a seguito della Sentenza del TAR 9795/21.»

Brani estratti dalla nota ministeriale.

Testo ufficiale ↗

D.Lgs. 66/2017, art. 7, cc. 2-bis e 2-ter

2-bis. La realizzazione delle misure attuative, di cui al comma 2, avviene ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello regionale e la dotazione organica complessiva non può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal predetto comma 2, ivi compreso l'adeguamento dell'organico delle istituzioni scolastiche alle situazioni di fatto.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.

Commi non modificati. Il decreto previsto dal c. 2-ter è il D.I. 182/2020, modificato dal D.I. 153/2023.

Testo ufficiale ↗

Fonti

  1. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107», artt. 5, 7 e 10, testo vigente al 10 ottobre 2026. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;66
  2. Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66». https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/decreto-interministeriale.html
  3. Decreto interministeriale 1° agosto 2023, n. 153, «Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66"», con i relativi allegati A1, A2, A3, A4, B, C e C1. https://www.mim.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-153-del-1-agosto-2023
  4. Ministero dell'istruzione e del merito (2023). Nota prot. AOODPIT n. 2202 del 1° giugno 2023, «Indicazioni per redazione dei PEI». Copia pubblicata dall'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna. http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2023/Nota%20ministeriale%20DPIT%20prot.22022%20del%2001_06_202.pdf

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