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Che cos'è il D.Lgs. 66/2017? È la «legge 66»?

È un decreto legislativo, non una legge: l'ha adottato il Governo su delega della L. 107/2015. Contiene le norme sull'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, compreso il PEI (art. 7).

Aggiornato al 14 ottobre 2026 (cosa è cambiato). D.L. 170/2026: in attesa della legge di conversione. Il decreto è in vigore dal 1° ottobre 2026 e va convertito in legge entro il 29 novembre 2026; il Parlamento può modificarlo. Dopo la conversione le schede verranno ricontrollate sul testo definitivo.

Che cosa dice la norma

Estremi: D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella GU n. 112 del 16 maggio 2017 (S.O. n. 23).

È diviso in sei capi: principi generali (artt. 1-2); prestazioni e indicatori di qualità (artt. 3-4); certificazione e documentazione (art. 5); progettazione e organizzazione scolastica (artt. 6-11); formazione iniziale dei docenti per il sostegno nell'infanzia e nella primaria (art. 12); ulteriori disposizioni (artt. 13-20). L'art. 1 stabilisce che l'inclusione scolastica «riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti» e si realizza «nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole».

È stato modificato più volte: tra gli altri, dal correttivo D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96, e dal D.L. 170/2026. [2] [1] [3] [4]

Nota di raccordo

Nel linguaggio comune si sente dire «legge 66»: è impreciso, perché si tratta di un atto del Governo con forza di legge, adottato su delega del Parlamento.

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Il testo delle norme citate

D.Lgs. 66/2017, art. 1 (principi e finalità)

1. L'inclusione scolastica:

a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;

b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;

c) costituisce impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.

Non modificato dal D.L. 170/2026. Struttura del decreto: Capo I principi generali (artt. 1-2); Capo II prestazioni e indicatori di qualità (artt. 3-4); Capo III certificazione e documentazione (art. 5); Capo IV progettazione e organizzazione scolastica (artt. 6-11); Capo V formazione iniziale dei docenti per il sostegno nell'infanzia e nella primaria (art. 12); Capo VI ulteriori disposizioni (artt. 13-20). Pubblicato nella GU n. 112 del 16 maggio 2017, S.O. n. 23.

Testo ufficiale ↗

D.Lgs. 66/2017, art. 5, c. 4

4. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

a) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano educativo individualizzato (PEI) e del Progetto individuale;

b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica;

c) è redatto con la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove è iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente;

d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Non modificato. La lettera d) è richiamata dalla nuova lettera g-bis) dell'art. 7, c. 2.

Testo ufficiale ↗

D.Lgs. 66/2017, art. 7, c. 2, lett. a)

2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

a) è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10;

Il rinvio all'art. 9, c. 10 corrisponde oggi all'art. 15, c. 10, L. 104/1992, che quell'articolo ha riscritto.

Testo ufficiale ↗

D.Lgs. 66/2017, art. 10, cc. 1-3

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno.

2. L'ufficio scolastico regionale assegna attribuisce le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.

3. Il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinario avvio dell'anno scolastico, trasmette, sulla base dei PEI, di cui all'articolo 7, comma 2, la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli enti preposti, i quali, relativamente all'assegnazione di dette misure, attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis.

Al c. 2 la sostituzione è disposta dall'art. 1, c. 1, lett. b) del D.L. 170/2026. Commi 1 e 3 non modificati.

Testo ufficiale ↗

D.Lgs. 96/2019, art. 6, c. 1, lett. a)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), le parole «dai docenti» sino a: «valutazione multidisciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10;»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: […]

3) alla lettera c), dopo la parola «individua» sono inserite le seguenti parole: «obiettivi educativi e didattici,» […]

4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: […]

Estratto. È il correttivo che ha affidato al GLO l'elaborazione e l'approvazione del PEI.

Testo ufficiale ↗

Fonti

  1. Legge 13 luglio 2015, n. 107, «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», art. 1, commi 180, 181, lett. c), e 184. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107
  2. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107», artt. 5, 7 e 10, testo vigente al 10 ottobre 2026. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;66
  3. Decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107"», artt. 6 e 8. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-08-07;96
  4. Decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, «Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca», Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 227 del 30 settembre 2026, art. 1. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-09-30&atto.codiceRedazionale=26G00190

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