1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 2, relativo al Piano educativo individualizzato:
1) alla lettera d), le parole: «compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe» sono soppresse;
2) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe;»;
3) alla lettera g) le parole: «è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter;» sono sostituite dalle seguenti: «per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;»;
4) dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere c), d), e), f) e h), è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera d), ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera g), terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione, limitatamente a tale passaggio, del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe;
b) all'articolo 10, comma 2, relativo all'individuazione e assegnazione delle misure di sostegno la parola: «assegna» è sostituita dalla seguente: «attribuisce».