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Che cos'è il D.L. 170/2026, il cosiddetto «Decreto Scuola»?

È il decreto-legge del 30 settembre 2026 per l'avvio dell'anno scolastico 2026/2027. Ha 15 articoli: solo l'art. 1 riguarda il PEI.

Aggiornato al 14 ottobre 2026 (cosa è cambiato). D.L. 170/2026: in attesa della legge di conversione. Il decreto è in vigore dal 1° ottobre 2026 e va convertito in legge entro il 29 novembre 2026; il Parlamento può modificarlo. Dopo la conversione le schede verranno ricontrollate sul testo definitivo.

Che cosa dice la norma

Titolo: «Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca» (GU n. 227 del 30 settembre 2026).

È diviso in quattro capi: avvio dell'anno scolastico e altre misure urgenti per l'istruzione (artt. 1-7), misure del PNRR (artt. 8-11), integrazione degli studenti stranieri (artt. 12-14), disposizioni finali (art. 15). L'art. 1 modifica il D.Lgs. 66/2017 e la L. 104/1992; l'art. 15 dispone l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. [2]

Nota di raccordo

«Decreto Scuola» è un nome d'uso comune, non ufficiale. Il testo va ricontrollato dopo la legge di conversione, da approvare entro il 29 novembre 2026.

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Il testo delle norme citate

D.L. 170/2026, struttura e art. 15

Capo I – Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027 e ulteriori misure urgenti in materia di istruzione e merito (artt. 1-7)

Capo II – Disposizioni urgenti per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito (artt. 8-11)

Capo III – Interventi per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico (artt. 12-14)

Capo IV – Disposizioni finali (art. 15)

Art. 15, c. 1: «Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.»

Solo l'art. 1 riguarda il PEI; gli artt. 2-7 trattano orientamento e dispersione, semplificazione amministrativa, welfare studentesco e altre misure.

Testo ufficiale ↗

D.L. 170/2026, art. 1, c. 1

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 2, relativo al Piano educativo individualizzato:

1) alla lettera d), le parole: «compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe» sono soppresse;

2) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe;»;

3) alla lettera g) le parole: «è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter;» sono sostituite dalle seguenti: «per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;»;

4) dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere c), d), e), f) e h), è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera d), ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera g), terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione, limitatamente a tale passaggio, del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe;

b) all'articolo 10, comma 2, relativo all'individuazione e assegnazione delle misure di sostegno la parola: «assegna» è sostituita dalla seguente: «attribuisce».

Testo ufficiale ↗

Costituzione, art. 77, cc. 2-3

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Per il D.L. 170/2026, pubblicato il 30 settembre 2026, i sessanta giorni scadono il 29 novembre 2026.

Testo ufficiale ↗

Fonti

  1. Costituzione della Repubblica italiana, art. 77. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione~art77
  2. Decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, «Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca», Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 227 del 30 settembre 2026, art. 1. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-09-30&atto.codiceRedazionale=26G00190

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