Il PEI dopo il Decreto Scuola 2026 › Tutte le domande › Leggi e decreti citati

Quali leggi e decreti regolano il PEI e come si collegano?

Formano una catena: la L. 104/1992 garantisce il diritto all'istruzione; il D.Lgs. 66/2017, corretto dal D.Lgs. 96/2019, disciplina PEI e GLO; il D.I. 182/2020, modificato dal D.I. 153/2023, dà modelli e Linee guida; il D.L. 170/2026 cambia ore e scadenze.

Aggiornato al 14 ottobre 2026 (cosa è cambiato). D.L. 170/2026: in attesa della legge di conversione. Il decreto è in vigore dal 1° ottobre 2026 e va convertito in legge entro il 29 novembre 2026; il Parlamento può modificarlo. Dopo la conversione le schede verranno ricontrollate sul testo definitivo.

Che cosa dice la norma

Nella scheda «Cerca nelle norme» ci sono anche la L. 328/2000 (progetto individuale), il D.Lgs. 62/2017 (valutazione ed esami degli alunni con disabilità, in base al PEI), la Convenzione ONU, le Linee guida e le note ministeriali. [1] [2] [3] [4] [6] [7] [5] [8]

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Il testo delle norme citate

L. 104/1992, art. 12, cc. 2, 3, 5

2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Il c. 5 è stato riscritto dall'art. 5, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 66/2017, con effetto dal 1° settembre 2019; i cc. 6-8 sono stati soppressi dallo stesso decreto. Non modificato dal D.L. 170/2026. Per l'art. 4 del D.Lgs. 62/2024 «persona handicappata» va letto «persona con disabilità».

Testo ufficiale ↗

L. 107/2015, art. 1, c. 184

184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 181 e 182 del presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Testo del c. 184 come riportato nelle premesse del D.Lgs. 96/2019. I cc. 180 e 181, lett. c) contengono la delega da cui nasce il D.Lgs. 66/2017.

Testo ufficiale ↗

D.Lgs. 66/2017, art. 1 (principi e finalità)

1. L'inclusione scolastica:

a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;

b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;

c) costituisce impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.

Non modificato dal D.L. 170/2026. Struttura del decreto: Capo I principi generali (artt. 1-2); Capo II prestazioni e indicatori di qualità (artt. 3-4); Capo III certificazione e documentazione (art. 5); Capo IV progettazione e organizzazione scolastica (artt. 6-11); Capo V formazione iniziale dei docenti per il sostegno nell'infanzia e nella primaria (art. 12); Capo VI ulteriori disposizioni (artt. 13-20). Pubblicato nella GU n. 112 del 16 maggio 2017, S.O. n. 23.

Testo ufficiale ↗

D.Lgs. 96/2019, art. 6, c. 1, lett. a)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), le parole «dai docenti» sino a: «valutazione multidisciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10;»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: […]

3) alla lettera c), dopo la parola «individua» sono inserite le seguenti parole: «obiettivi educativi e didattici,» […]

4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: […]

Estratto. È il correttivo che ha affidato al GLO l'elaborazione e l'approvazione del PEI.

Testo ufficiale ↗

D.Lgs. 66/2017, art. 7, cc. 2-bis e 2-ter

2-bis. La realizzazione delle misure attuative, di cui al comma 2, avviene ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello regionale e la dotazione organica complessiva non può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal predetto comma 2, ivi compreso l'adeguamento dell'organico delle istituzioni scolastiche alle situazioni di fatto.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.

Commi non modificati. Il decreto previsto dal c. 2-ter è il D.I. 182/2020, modificato dal D.I. 153/2023.

Testo ufficiale ↗

D.L. 170/2026, art. 1, c. 1

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 2, relativo al Piano educativo individualizzato:

1) alla lettera d), le parole: «compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe» sono soppresse;

2) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe;»;

3) alla lettera g) le parole: «è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter;» sono sostituite dalle seguenti: «per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;»;

4) dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle lettere c), d), e), f) e h), è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera d), ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera g), terzo periodo, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione, limitatamente a tale passaggio, del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe;

b) all'articolo 10, comma 2, relativo all'individuazione e assegnazione delle misure di sostegno la parola: «assegna» è sostituita dalla seguente: «attribuisce».

Testo ufficiale ↗

Fonti

  1. Legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», art. 15, testo vigente al 10 ottobre 2026. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art15
  2. Legge 13 luglio 2015, n. 107, «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», art. 1, commi 180, 181, lett. c), e 184. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-07-13;107
  3. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107», artt. 5, 7 e 10, testo vigente al 10 ottobre 2026. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;66
  4. Decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107"», artt. 6 e 8. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-08-07;96
  5. Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato», artt. 1, 4, 5, 18 e 40. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-05-03;62
  6. Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66». https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/decreto-interministeriale.html
  7. Decreto interministeriale 1° agosto 2023, n. 153, «Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66"», con i relativi allegati A1, A2, A3, A4, B, C e C1. https://www.mim.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-153-del-1-agosto-2023
  8. Decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, «Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca», Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 227 del 30 settembre 2026, art. 1. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-09-30&atto.codiceRedazionale=26G00190

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